Prevenzione dei reati, giustizia e condizione penitenziario

PREVENZIONE DEI REATI, GIUSTIZIA E CONDIZIONE PENITENZIARIA

 LUCIANO EUSEBI
ordinario di Diritto penale
nella Università Cattolica del Sacro Cuore -Milano

1. Il ricorso equivoco al concetto di «sicurezza» – Il problema penale viene oggi affrontato, spesso, avendo riguardo al bisogno di «sicurezza»: il che esige qualche precisazione. Parlare di sicurezza, infatti, rimanda facilmente all’idea di una difesa, vale a dire di una contrapposizione che implica (o esige) un nemico. Mentre un futuro di sicurezza sembra dipendere, soprattutto, dalla capacità di creare rapporti umani, a corto raggio o nel mondo, ove non si diano nemici. L’unico concetto non ambiguo di sicurezza è ravvisabile, pertanto, nella salvaguardia del bene comune, posto che per definizione quest’ultimo, anche dinnanzi a lacerazioni del rapporto sociale, non esclude dal suo orizzonte alcuna delle parti coinvolte.
L’ottica della difesa, d’altra parte, semplifica le cose, distinguendo senza riserve chi è partecipe del bene e chi è partecipe del male. La sicurezza, invece, dipende per gran parte dalla disponibilità di ciascuno a fare i sacrifici necessari per contrastare i fattori (sociali, culturali, soprattutto economici) che favoriscono il realizzarsi degli accadimenti criminosi, cioè ad accettare un certo grado di corresponsabilità rispetto al male.
In Italia, poi, si parla alquanto di sicurezza (invero solo con riguardo a una gamma ristretta di reati comuni), sebbene il punto debole del paese, in rapporto alla tenuta complessiva dello Stato di diritto, sia costituito essenzialmente dal grado molto basso della propensione ad agire secondo legalità: senza che la richiesta di sicurezza segnali, di regola, alcuna disponibilità diffusa a un’inversione di tendenza.
L’Italia è pur sempre uno degli stati con i migliori standard complessivi di sicurezza personale: il tasso degli omicidi volontari, da anni in diminuzione , si colloca per esempio tra i meno elevati nel mondo; e il trend stesso dei reati dolosi comuni, sebbene accadano fatti gravi, non risulta in aumento. Vi è dunque da interrogarsi circa le ragioni effettive – connesse almeno in parte a una marcata crisi valoriale – dell’enfasi con cui si affronta il problema sicurezza: enfasi che focalizza l’interesse dell’opinione pubblica sugli autori degli illeciti più immediatamente percepibili (di regola soggetti deboli sul piano dell’integrazione sociale o su quello psicologico), favorendo la richiesta emotiva di sanzioni volte, in sostanza, a espellerli dalla comunità civile, quasi che di quest’ultima, in tal modo, si riesca a salvaguardare la «tenuta» e l’identità.
Non giova, del resto, la circostanza per cui, nel quadro di un confronto democratico sempre più semplificato, sul tema della sicurezza s’incentri come su pochi altri la ricerca del consenso politico.
Tutto questo pregiudica l’attenzione per le strategie di contrasto reale della criminalità, specie con riguardo alle sue manifestazioni meno palesi: sebbene queste ultime possano dar luogo a condotte dagli effetti indiretti assai estesi e pericolosi, controllare traffici illeciti immensi o condizionare interi settori della vita economica.
Una società che si percepisce insicura, dunque, rischia di assolvere in maniera solo apparente al suo dovere di proteggere i cittadini.

2. L’esigenza di una visione non riduttiva della prevenzione. – Il fatto è che per contrastare gli accadimenti negativi bisogna avere la forza di delineare strategie le quali esprimano contenuti opposti a quanto s’intende evitare. Da millenni, invece, si reputa scontato che corrisponda a giustizia e produca prevenzione rispondere al negativo, semplicemente, attraverso modalità sanzionatorie che riproducano contro l’offensore, per analogia, la gravità dell’illecito commesso. Ragione non ultima della staticità dei modi con cui la pena si è manifestata nel corso dei secoli e della correlata carenza di progettazione politico-criminale.
Superare questa prospettiva implica, per i sistemi penali, due conseguenze ben precise. Innanzitutto, come già accennavamo, il prendere con molta serietà l’esigenza d’intervenire sui fattori che agevolano l’agire criminoso, evitando che proprio l’apparato penale funga da alibi per la mancata adozione di provvedimenti indispensabili sul piano preventivo. Rendere tracciabili i trasferimenti in danaro, garantire l’efficienza dei controlli sulle attività economiche e, in genere, l’imparzialità della pubblica amministrazione, agire per un’effettiva trasparenza fiscale sono solo alcuni esempi di impegni che possono avere un impatto ben maggiore rispetto alla mera previsione di reati la cui accertabilità ex post resti inevitabilmente problematica. Del pari, il ripetersi di crimini efferati border-line rispetto a condizioni personali patologiche, sui quali s’incentra l’interesse dei mass-media, risulta assai poco condizionabile mediante pene, mentre può esserlo ben di più attraverso l’opera dei servizi sociali attivi sul territorio.
Inoltre, si deve considerare che l’efficacia motivazionale delle norme penali, come di ogni altra regola, non è ottenibile mediante il timore, cioè facendo leva sull’entità delle conseguenze previste in caso di violazione, ma dipende dal consenso, cioè dall’adesione prestata in modo libero, per convincimento, ai precetti normativi, e dunque dalla loro capacità di risultare autorevoli. Semmai, come insegnava Beccaria, sarebbe importante l’alta probabilità che i reati siano scoperti e che i benefici da essi derivanti siano annullati: ma è tipico di tutti gli ordinamenti un livello assai elevato delle responsabilità penali non accertate .
Non a caso, la pena di morte è contraddittoria: immaginando di ottimizzare la deterrenza, fa decadere nella società l’autorevolezza del messaggio relativo all’intangibilità della vita, favorendo stili comportamentali violenti che mettono in conto la possibilità di uccidere.
Gli ordinamenti, dunque, caratterizzati dai minori tassi di criminalità sono quelli che, anche attraverso il momento sanzionatorio, mirano a valorizzare la capacità di persuasione delle loro regole, sia in rapporto a chi subisca una condanna, che all’intera società. In questo senso, l’art. 27, 3° co., della Costituzione italiana («le pene devono tendere alla rieducazione del condannato»), lungi dall’esigere una mera mitigazione per ragioni umanitarie degli intenti preventivi, rappresenta una scelta strategica fondamentale, nell’ottica della prevenzione mediante reintegrazione. Ottica il cui valore è ben percepito, per esempio, dalla criminalità organizzata, la quale significativamente teme assai più che uno dei suoi membri metta in discussione le sue scelte di quanto non tema condanne puramente afflittive (cui anzi non di rado ha interesse, per recidere in modo definitivo ogni ponte tra i suoi nuovi adepti e la società). Nulla, infatti, riconferma con più forza l’autorevolezza di una norma nei contesti in cui è stata trasgredita di quanto non avvenga attraverso la rielaborazione da parte del trasgressore delle sue condotte pregresse e la sua disponibilità a serie condotte riparative.
Ciò rende possibile recuperare efficacia preventiva non già perseverando nell’irragionevole centralità simbolica finora assegnata al carcere, ma dando spazio a sanzioni (per lo più applicabili in maniera rapida e con riscontri molto positivi in termini di contenimento della recidiva) che, per esempio, favoriscano la responsabilizzazione verso la vittima attraverso attività riparative e procedure di mediazione, o consistano in prescrizioni comportamentali nell’ottica della c.d. «messa alla prova», o prevedano percorsi riabilitativi rispetto alle condizioni personali dell’agente di reato, o dispongano prestazioni utili alla comunità .
Senza dimenticare che proprio l’accreditamento della detenzione, da parte dei mass-media, come unica sanzione penale adeguata giustifica il mancato ricorso a strumenti non detentivi davvero in grado di incidere sugli interessi materiali connessi alle attività criminose (e perciò, in realtà, molto temuti): si pensi a sanzioni patrimoniali, interdittive, pecuniarie per tassi, agli obblighi di bonifica, alla responsabilità penale delle persone giuridiche e a quella che dovrebbe costituire la forma d’intervento più ovvia, e invece troppo spesso trascurata, vale a dire la confisca dei proventi illeciti . Col risultato che il diritto penale della pena detentiva si risolve in una sostanziale impunità non per gli agenti di reati comuni, che più difficilmente sono nelle condizioni di beneficiare dei provvedimenti sospensivi o sostitutivi di pene brevi, bensì nell’ambito dei reati economici.
Ne deriva che il dovere di proteggere è assai più garantito da un diritto penale della riconciliazione e del contrasto economico di interessi egoistici, che non da un sistema orientato alla espulsione sociale degli autori dei fatti illeciti di maggior impatto immediato, o di maggior disturbo per l’«ordine».

3. Lo scandalo dei suicidi in carcere. – In un simile quadro due testi recenti, l’uno del Comitato Nazionale per la Bioetica , l’altro dell’Associazione «Scienza e Vita» , hanno posto in evidenza quale problema del tutto prioritario – così si esprime il secondo documento – «l’assoluta inaccettabilità delle condizioni nelle quali si determina, da tempo, un tasso particolarmente elevato di suicidi e di atti autolesionistici negli istituti di detenzione».
Ne deriva – prosegue il medesimo testo – la totale incompatibilità con i valori costituzionali della considerazione di un individuo come nemico, da relegare in uno stato di mera neutralizzazione e il cui destino sia da ritenersi indifferente per la comunità sociale .
La questione risulta ben più complessa, dunque, rispetto al mero proporsi di un esito contingente del sovraffollamento penitenziario. Ancora una volta, viene in gioco il modo in cui si concepiscono le sanzioni penali. Per cui una via di uscita stabile non può essere ricercata attraverso la moltiplicazione dei posti-carcere. Piuttosto, si tratta di superare la centralità della pena detentiva in quanto espressione del convincimento secondo cui il senso delle sanzioni penali sarebbe, semplicemente, quello di far soffrire.
Si tratta, pertanto, di ridurre in maniera strutturale l’entità della popolazione penitenziaria, aprendo, come si diceva, a nuove tipologie sanzionatorie. Il che esige un trasferimento di risorse dall’apparato penitenziario all’esecuzione penale non detentiva e, in particolare, alla struttura – l’ Ufficio della c.d. esecuzione penale esterna – che segue, tra l’altro, la fase applicativa dei provvedimenti penali al di fuori del carcere.
Su questa base, le stesse condizioni di vita in carcere – per i casi in cui questo strumento risulti davvero necessario – potranno configurarsi più dignitose e gli stessi strumenti orientati a un progressivo reinserimento sociale dei detenuti potranno manifestarsi più credibili, specie con riguardo all’effettiva disponibilità per i detenuti medesimi di esperienze lavorative che non risultino solo fittizie (ma anche di un sostegno psicologico consono a una situazione esistenziale delicatissima).

4. La giustizia nella prospettiva religiosa. – Il superamento del modello che individua la giustizia nell’applicare all’autore di un fatto negativo conseguenze per lui altrettanto negative si ricollega per il credente alla riscoperta del concetto di giustizia che emerge dalla Scrittura : per la Bibbia, infatti, il male è fallimento a prescindere da qualsiasi pena e la giustizia divina emerge nel momento in cui, disvelato il male, viene aperto rispetto ad esso un percorso di salvezza. Ciò trova compimento in Gesù, «giusto per gli ingiusti» (1 Pt 3,18), nel quale la giustizia rivela il suo insopprimibile profilo di gratuità come opzione di contenuto alternativo a quello del male compiuto: opzione che si rivela, in Dio, l’unica davvero feconda. Il fulcro del messaggio cristiano è reperibile nel fatto per cui alle tante forme del negativo che s’incontrano nella vita ha senso rispondere con progetti di segno opposto (non per questo privi d’impegno per chi sia stato artefice di male). Mentre ha ben poco di cristiano l’idea di una reciprocità simmetrica dei comportamenti, la quale, del resto, rende troppo facile reperire pur sempre qualcosa di negativo nell’altro con cui giustificare l’agire contro di lui .
L’inferno stesso non è il contenuto di una pena, ma la condizione di chi nel profondo della sua libertà, accessibile solo a Dio, scelga radicalmente di rimanere diviso da Dio, cioè chiuso a far propria la logica dell’amore che gli viene donato .
E, in questo quadro, è significativo che, nel messaggio per il Giubileo nelle carceri, il papa Giovanni Paolo II chieda una vera e propria riprogettazione dei sistemi penali (i giuristi sono chiamati «a riflettere sul senso della pena e ad aprire nuove frontiere per la collettività»), specie con riguardo all’utilizzo della pena detentiva in termini di extrema ratio: «I dati che sono sotto gli occhi di tutti ci dicono che questa forma punitiva in genere riesce solo in parte a far fronte al fenomeno della delinquenza. Anzi, in vari casi i problemi che crea sono maggiori di quelli che tenta di risolvere. Ciò impone un ripensamento in vista di una qualche revisione».
La capacità di libertà dell’essere umano non è vista dal cristiano come presupposto per inchiodare l’individuo al suo errore o per trascurare la complessità dei fattori che incidono sulle sue scelte, ma come fiducia che il futuro, rispetto a un passato segnato dal male come non-libertà, possa tornare ad essere segnato da scelte libere di bene. «Siamo ancora lontani – tuttavia – dal momento in cui la nostra coscienza potrà essere certa di aver fatto tutto il possibile per offrire a chi delinque la via di un riscatto e di un nuovo inserimento positivo nella società» (ibid.).

Cittò e Dintorni, n.103, aprile 2011.

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