(S)Carcere
(S)CARCERE
Alessandro Zaniboni*
*Magistrato di Sorveglianza, Brescia
Una riflessione sull’odierno mondo della pena, e segnatamente quella detentiva, non può non partire dalla valutazione di alcuni dati numerici e quantitativi. Nonostante il provvedimento clemenziale del 2006, che per un paio di anni ha consentito di alleviare, parzialmente, il dato clamoroso, per un paese dell’Europa occidentale, del sovraffollamento, ad oggi in Italia il numero dei reclusi si attesta intorno ai 70000 e, aspetto altrettanto grave, la situazione mostra connotati di stabile e continua ingravescenza. Naturalmente molteplici sono le cause, proviamo ad individuarne alcune: possiamo partire dall’elevato uso di custodia cautelare, se è vero come è vero che quasi la metà dei detenuti è ristretta in base a sentenze non irrevocabili, e si trova quindi in carcere perché sottoposto a custodia cautelare o perché attinto da una condanna in primo grado o in appello. Si tratta di un fenomeno spiccatamente italiano, che non trova eguali in paesi di cultura giuridica affine (civil law) né, tantomeno, in nazioni di common law (USA, Gran Bretagna etc.), ove il ricorso alla detenzione ante iudicatum è molto minore. Non si tratta di aspetto di poco conto, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello “filosofico”, se si pensa alla sua difficile conciliazione con il principio di non colpevolezza garantito dalla nostra Costituzione.
Dobbiamo poi considerare la nostra legislazione penale in generale, frutto di concrezioni normative stratificate nel corso dei decenni ed ispirate ad una sorta di credo panpenalistico, in base al quale a molti dei problemi sorgenti dalla comune convivenza è necessario reagire mediante la risposta penale.
Ma v’è di più: nel nostro sistema, risposta penale equivale a detenzione, poiché, storicamente, in Italia la pena è principalmente detentiva, mentre altre tipologie sanzionatorie, molto più utilizzate in altri paesi (pecuniarie, prestazioni d’opera socialmente utili, interdittive) sono neglette. Ne deriva un’ottica carcero- centrica, per la quale a molte delle violazioni dei precetti segue, in applicazione della potestà punitiva statuale, l’imprigionamento.
Nel particolare, inoltre, possiamo valutare come fortemente incidenti sulla “vergogna” del sovraffollamento carcerario (e delle conseguenti, disumane condizioni di vita dei detenuti) anche gli effetti della legislazione specificamente volta a disciplinare alcuni fenomeni sociali settoriali; pensiamo, per esempio, alla gestione dei flussi migratori (1/3 dei detenuti è costituito da stranieri, in gran parte extracomunitari), oppure alle modalità di affrontare una situazione tipica del disagio sociale come la diffusione degli stupefacenti (un altro terzo dei ristretti è tossicodipendente).
Ecco allora che questi fattori, coniugati con l’inopinata durata dei processi (questione non di poco momento, che meriterebbe, tuttavia, un’analisi a sé stante per la sua complessità di cause) e con lo stato di degrado di molte delle nostre strutture penitenziarie, creano una situazione di rilevante allarme.
Forse non tutti sanno che le cose sarebbero di gran lunga anche peggiori senza alcuni strumenti normativi volti a contenere alla meglio (ma forse sarebbe più giusto dire “alla peggio”) il fenomeno. Per esempio molti ignorano che le pene detentive sotto i tre anni di reclusione, irrogate con sentenza definitiva, sono per legge sospese, tranne che per i reati considerati più gravi, in attesa di valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell’opportunità o meno di applicare ai condannati una misura alternativa alla detenzione, ovvero pur sempre una modalità di espiazione della pena, ma in forme extramurarie, più consone al dettato costituzionale laddove prevede, per tutte le pene, un fine tendenziale rieducativo. Si tratta di parecchie decine di migliaia di persone, cui si aggiungono alcune altre migliaia già ammesse alla predetta esecuzione penale esterna. E’ molto difficile anche solo osare di pensare a cosa succederebbe senza questi meccanismi in parte sospensivi ed in parte alternativi rispetto alle pene detentive.
La riflessione non può non attingere anche le strutture: in Italia vi sono poco più di 200 Istituti di pena, in massima parte fatiscenti e corrispondenti, architettonicamente, al modello superato del Panopticon di Jeremy Bentham. La nostra realtà cittadina conosce due Case molto diverse tra loro, la prima ottocentesca e collocata all’interno del recinto delle mura venete, Canton Monbello, che conta stabilmente oltre 500 detenuti, di cui poco più di 100 condannati definitivi, e che risponde al predetto modello “a raggiera”, ideato per agevolare il controllo materiale (e psicologico) delle persone ristrette: chiunque vi sia entrato non potrà certo aver scordato la palpabile atmosfera di tensione, disagio, miseria umana, morale e materiale.
Nell’immediata periferia sorge la Casa di reclusione di Verziano, occupata da circa 140 persone, quasi tutte in espiazione di pena definitiva a parte poche decine di donne; pur trattandosi di un manufatto a dir poco…”discutibile” sotto il profilo qualitativo (progettuale e dei materiali), questo Istituto ha la fortuna di esser stato originariamente progettato come carcere minorile: ne derivano stanze a due letti, spazi aperti generosamente verdi, tra cui un campo di calcio in erba utilizzato, nella bella stagione, anche per i colloqui con i familiari, in particolare con i bambini dei detenuti, e un’atmosfera generale marcatamente diversa rispetto alla locale casa circondariale, i cui spazi all’aperto, tetri e lugubri in qualunque stagione, gridano vendetta al cospetto degli uomini.
Spesso si ascolta dal “quisque de populo” che, a ben guardare, se una persona finisce in carcere, un motivo ci dev’essere, e la sua sofferenza, tutto sommato, è meritata. Errore! Abbiamo appena visto, anzitutto, che gli ospiti delle patrie galere sono in buona parte ancora giudicabili, e non pochi tra loro saranno assolti perché innocenti. In secondo luogo il nostro sistema normativo prevede che la sanzione detentiva consista esclusivamente nella privazione della libertà personale, e non nella denegazione degli altri diritti costituzionalmente garantiti (salute, dignità, culto, espressione, istruzione etc.) che, inevitabilmente compressi come quando si schiaccia tra le mani una pallina da tennis, devono poi esser rapidamente pronti a riespandersi una volta riacquistata libertà e comunque mai ridotti allo zero. E poi, sfugge ai più (o, più ottimisticamente, a molti) che una concezione civile e umanitaria dell’esecuzione delle pene non è solo dettata dai nostri principi fondamentali consustanziali all’uomo, ma risponde anche a un mero principio utilitaristico: come spiegarsi altrimenti tanti sforzi di tutti gli operatori sociali, giurisdizionali, volontari che ruotano attorno al mondo penitenziario se non con la consapevolezza che il castigo è giusto e doveroso, ma deve essere utile non solo a chi lo subisce, ma anche a chi (l’intera comunità, per conto della quale la giustizia è amministrata) lo infligge? Come interpretare, se non nell’unico modo logico possibile, i dati statistici relativi alla recidiva nella commissione dei reati, che parlano di un 20 % di reiterazione di reati per coloro che espiano la pena in misura alternativa alla detenzione, mentre la percentuale sale vertiginosamente a un significativo 80% per coloro che scontano in carcere la pena fino all’ultimo giorno e se ne escono privi di riferimenti, di supporto, di mezzi, in una realtà diversamente ma altrettanto ostile rispetto a quella del carcere? Certo, dati così lusinghieri non possono essere interpretati senza spirito critico, senza cioè osservare che sono influenzati positivamente dall’azione di filtro della magistratura di sorveglianza che seleziona i soggetti ritenuti più idonei per un percorso di reinserimento extramurario, pur essendo spesso criticata, a volte per eccesso di timidezza nella concessione delle misure alternative, a volte per l’esatto contrario (circostanza che, in genere, è sicuro segnale di svolgere un discreto lavoro, giacché le critiche sono opposte e bilaterali…). D’altra parte, proprio “aqui està el busillis”, perché ogni sforzo profuso deve essere indirizzato precisamente a questo tipo di utile sociale e comune, perché abbattere il numero di reati commessi significa maggior benessere di vita, vuol dire rientrare la sera a casa senza fastidiosi sensi d’insicurezza, significa sapere che la giusta punizione è irrogata per uno scopo ben preciso che va al di là dello spirito umanitario che può motivar alcuni (ma non tutti) nel sostegno ai detenuti, categoria svantaggiata che ha la peculiarità, parzialmente condivisa con i tossicomani, di essere colpevole dell’origine dei propri mali, a differenza di altre, come disabili, anziani, malati psichiatrici. O almeno, questa è la vulgata diffusa…
Sia ben chiara una cosa, però: il mondo penitenziario è estremamente variegato ed eterogeneo; molti pensano sia popolato da delinquenti pericolosi, gente che ha operato una scelta di vita criminale, pronta ad ogni violenza e sopruso pur di raggiungere gli scopi tipici dell’attività criminale (denaro, stile di vita elevatissimo, astensione da qualsivoglia attività lavorativa etc.). Certo, ci sono anche queste persone, per le quali, obiettivamente, l’ideale rieducativo decade ad una mera petizione di principio: non è sicuramente offrendo ad un trafficante di droga un impiego fisso a 1000 euro al mese che si ottengono grandi risultati! Ma la maggior parte dei detenuti è incasellabile in altre categorie, intercettabili da un’azione socialmente volta a limitarne i profili di disagio economico, familiare, individuale. Con un evidente eccesso di semplificazione ma efficacemente si potrebbe dire: su 70000 ristretti gli ergastolani sono circa 1200, tutti gli altri, prima o poi, usciranno dal carcere. E’ meglio ignorarlo o far qualcosa prima che vi rientrino, seminando panico, dolore, frustrazione nelle incolpevoli, per definizione, vittime dei reati nuovamente perpetrati?
Pericle sosteneva che bisogna aver la forza di cambiare le cose modificabili, di tollerare quelle immutabili, ma soprattutto bisogna aver l’intelligenza di distinguere le une dalle altre.
La nostra legislazione in materia, costituzionalmente orientata, è certo tra le più evolute del mondo: basti pensare solamente all’opzione, senza pari, di aver attribuito competenze in materia di esecuzione penale ad organi giurisdizionali (la magistratura di sorveglianza) anziché amministrativi, con il conseguente portato in termini di maggiori garanzie di legalità. Tuttavia, come spesso accade, ad una disciplina normativa che, giustamente, “vola alto”, non corrispondono risultati pratici all’altezza della stessa e delle aspettative.
Come agire per ridurre lo iato tra teoria e prassi? Ovviamente davanti ad una situazione multiproblematica, gli interventi non possono essere né semplicistici né di poco conto.
Dal punto di vista strutturale, ben conosciamo le difficoltà del nostro paese, finanziarie e burocratiche: certo molto si deve e si può fare per migliorare l’esistente, con l’avvertenza però che, come dimostrano vari studi, aumentare il numero di posti in carcere è un palliativo, perché vi è la precisa tendenza sistematica a riempirli molto in fretta riproponendo in breve tempo le stesse problematiche quantitative.
La legislazione è un importante punctum dolens: appare improcrastinabile abbandonare la reazione penale in alcuni settori (il che non significa liceità ma solo diversa reazione punitiva/amministrativa), ampliare il ventaglio delle pene, orientandosi sempre più su tipologie non carcerarie, riservando la detenzione alle situazioni personali effettivamente espressive di reale pericolosità sociale.
Alcune materie, poi, sono suscettibili di ampia rivisitazione, osservando in modo aperto e non ideologico esperienze alternative di altri paesi europei in materia di consumo di droga e di gestione dei flussi migratori, al fine di evitare al massimo la detenzione di categorie di persone responsabili di reati formali, cioè previsti come tali in base non a convinzioni universali ma al credo politico spesso strumentale di classi dirigenti e governative “hic et nunc”, contestualizzate ad un determinato momento storico.
Altrettanto importante è perseguire in modo convinto la strada della giustizia riparativa, consentendo alla vittima del reato (per le categorie più diffuse di delitti, contro il patrimonio e contro la persona) di occupare un ruolo centrale, ora assente, nella vicenda penale, e ricostituendo una relazione di civile convivenza tra l’autore del reato, la vittima ed il resto dei consociati: è un terreno difficile, ancora non intraneo alla nostra cultura giuridica, ma foriero di risultati apprezzabili, già documentati in altre realtà geografiche.
Certo le idee possono essere tante, gli sforzi positivi devono però avere la caratteristica di essere multisettoriali, di indirizzarsi cioè a cogliere i vari aspetti di una realtà complessa e sfaccettata, e come tale complicata, senza illusoria adesione a falsi miti ed evitando di farsi abbindolare da pifferai magici, propugnatori di riforme a costo zero che, come noto, in realtà non esistono.
Città e Dintorni, n.103 aprile 2011
